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Rinnovabili, autoconsumo e comunità energetiche

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Giugno 27, 2024

La promozione dell’energia da fonti rinnovabili è una delle strategie portanti dell’Unione Europea per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia e di sicurezza energetica.

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini e, più in generale, dei clienti finali è un altro fattore chiave su cui l’UE punta per accelerare la transizione energetica e perseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia e soprattutto gli obiettivi di sostenibilità al 2030.

In questo contesto si collocano i concetti di autoconsumo di energia rinnovabile e, in particolare, di Autoconsumo Collettivo di energia rinnovabile (AUC) e di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Scenario Normativo Europeo

Direttiva RED

La Direttiva (EU) 2018/2001 (RED II) definisce le direttrici comuni della politica europea in tema di promozione dell’energia da fonti rinnovabili (FER) e fissa gli obiettivi vincolanti dell’Unione al 2030:

  • Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione almeno pari al 32%;
  • Quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti almeno pari al 14% del consumo finale del settore.

Ciascun Stato membro deve provvedere al conseguimento dell’obiettivo vincolante fissando il proprio contributo nazionale nell’ambito dei Piani Nazionali Integrati per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il PNIEC nazionale per il periodo 2021-2030, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999, è già stato predisposto e notificato nella sua versione definitiva alla Commissione Europea.

All’interno del Piano sono fissati, tra l’altro, gli obiettivi italiani di copertura del fabbisogno di energia tramite FER al 2030; in dettaglio, il PNIEC si prefigge:

  • Un obiettivo di copertura, al 2030, del consumo finale lordo di energia da FER pari al 30%;
  •  Un obiettivo di copertura, al 2030, dei consumi finali lordi di energia nel settore dei trasporti del 22%, obiettivo più alto del target UE (14%).

La Direttiva (EU) 2018/2001 ha introdotto nuove misure per integrare gli elementi già esistenti stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE al fine di garantire che tutto il potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili sia sfruttato in modo ottimale, condizione necessaria per raggiungere l’obiettivo dell’Unione Europea di neutralità climatica entro il 2050. Tra le novità introdotte da questa seconda “edizione” della Direttiva RED spicca l’introduzione nel panorama legislativo dei concetti di “Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili” e di “Comunità di energia rinnovabile”.

Autoconsumo dell’energia elettrica da FER

La Direttiva RED II introduce dunque la definizione di:

  • Autoconsumatore di energia rinnovabile;
  • Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUC); 
  • Comunità di energia rinnovabile (CER).

Lo fa con l’obiettivo di consentire la partecipazione attiva dei cittadini e delle PMI alla transizione energetica agevolando lo sviluppo dell’autoconsumo, specie in forma collettiva e facilitando i progetti di aggregazione di soggetti e risorse, finalizzati all’utilizzo (non solo a scopi elettrici) delle FER, ai quali viene riconosciuto il diritto ad autoconsumare, a condividere forniture di energia, a immagazzinare energia e ad accedere ai mercati, tutti strumenti aventi il fine ultimo, è bene sottolinearlo, di favorire la diffusione e l’aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per far ciò la Direttiva RED II chiede agli Stati Membri:

  •  Di dare la possibilità ai consumatori di diventare autoconsumatori di energia rinnovabile sia in forma individuale, sia in forma collettiva, garantendo l’accessibilità a questi schemi anche alle famiglie a basso reddito o vulnerabili, predisponendo opportuni regimi di sostegno e rimuovendo ostacoli normativi, amministrativi e finanziari;
  • Di promuovere lo sviluppo delle CER garantendone i diritti costitutivi, assicurando che la partecipazione sia aperta a tutti i consumatori, fornendo strumenti per facilitare l’accesso ai finanziamenti e alle informazioni, assicurando un trattamento non discriminatorio delle loro attività e rimuovendo gli ostacoli normativi, amministrativi ingiustificati.

Infine, vale la pena evidenziare che le CER possono essere considerate come un soggetto aggregatore no-profit il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera, eventualmente anche attraverso la condivisione dell’energia rinnovabile protetta.

Scenario Normativo Nazionale

Fase sperimentale

A livello nazionale, in parziale e anticipata attuazione delle previsioni della Direttiva RED II e del Piano di sostegno all’autoconsumo esposto al PNIEC, il DL 192/2019 ha autorizzato l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (AUC) e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER), definendo una disciplina transitoria, in attesa del recepimento della direttiva.

È stata così avviata la sperimentazione di uno schema finalizzato a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l’energia elettrica prodotta localmente da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Le modalità attuative della misura sono state definite:

  • Dalla Delibera 318/2020/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica condivisa nell’ambito dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità di energia rinnovabile;
  • Dal Decreto 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti nelle suddette configurazioni;
  • Dalle Regole tecniche del GS che fissano le regole per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.

Le modalità attuative della misura prevedono la valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa attraverso il riconoscimento:

  •  Di un beneficio diretto in termini di riduzione dei costi in bolletta di alcuni oneri derivanti dal minor utilizzo del sistema elettrico;
  • Di un incentivo sull’energia elettrica condivisa per un periodo di 20 anni.

A questo si può aggiungere il ricavo derivante dalla remunerazione dell’energia rinnovabile eventualmente immessa in rete (al netto quindi di quella autoconsumata fisicamente), valorizzata al prezzo zonale orario.

Ulteriori provvedimenti che completano il quadro regolamentario degli schemi di AUC e CER sono dati:

  • Dagli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 per quanto riguarda l’applicazione del Superbonus all’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ed alle comunità energetiche rinnovabili;
  • Dalla Circolare n.24/E dell’Agenzia delle Entrate relativamente ai chiarimenti di carattere interpretativo relativamente ai soggetti beneficiari, agli interventi agevolati e, in generale, agli adempimenti a carico degli operatori per quanto concerne gli articoli di cui sopra.

Il DL 192/2019 riserva tale meccanismo ai nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200 kW che fossero entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva RED II.

Il D.Lgs. 199/2021 ha previsto che tale disciplina continui ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti da adottarsi da parte del MiTE e di ARERA al fine di aggiornare i meccanismi di incentivazione e stabilire le modalità di transizione e di raccordo fra il vecchio e il nuovo regime.

Recepimento della Direttiva RED

Legge delega (L. 53/2021)

Il recepimento della Direttiva RED II è stato delegato al Governo dalla Legge 22 aprile 2021, n.53, provvedimento che ne anche ha fissato principi e criteri direttivi specifici per la sua attuazione in ambito nazionale.

Con particolare riferimento al tema dell’autoconsumo la legge delega ha previsto che provvedesse:

  • Al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo, ivi inclusi i sistemi efficienti di utenza (SEU);
  • A garantire, nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell’energia, un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell’autoconsumo stesso;
  • All’adozione di meccanismi di monitoraggio degli effetti della diffusione dell’autoconsumo, valutando altresì il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri e non direttamente connessi a obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;
  •  All’abrogazione del meccanismo dello scambio sul posto, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l’autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell’energia nell’ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità dell’energia.

Decreto Legislativo 199/2021

La Direttiva RED II è stata recepita dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n.199. Alle configurazioni di autoconsumo ed alle comunità energetiche rinnovabili il D.Lgs. 199/2021 dedica, in particolare, il Capo I del Titolo IV.

Sostanzialmente l’impianto concettuale dell’AUC e delle CER definito per la fase transitoria dal DL 192/2019 viene confermato anche dal D.Lgs. 199/2021 che introduce comunque alcune novità che vanno nella direzione di ampliare i concetti di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.

Tra le novità introdotte, rispetto alla disciplina sperimentale, l’aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione, che passa da 0,2 a 1 MW e la ridefinizione del contributo erogato in forma di tariffa incentivante che è attribuito in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina prima (non più secondaria). Uno degli aspetti maggiormente innovativi del D.Lgs 199/2021 è l’estensione del concetto di condivisione dell’energia elettrica a tutta una zona di mercato per quanto concerne le CER. Il D.Lgs. 199/2021 ha invece apportato rilevanti modifiche al concetto di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile (AUI).

La definizione di autoconsumatore (individuale) di energia rinnovabile prevede infatti anche la possibilità che questi possa realizzare una configurazione con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera (cosiddetto autoconsumo “a distanza”), fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. L’autoconsumatore oltre a vendere l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta, può offrire inoltre servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.

Come già anticipato, nelle more dell’adozione del decreto che dovrà aggiornare i meccanismi di incentivazione, nonché dell’aggiornamento delle regole operative per la valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa da parte di ARERA, continua ad applicarsi il quadro regolatorio sperimentale definito ai sensi del DL 192/2019. ARERA ha già avviato una serie di procedimenti specifici per l’implementazione delle previsioni del D. Lgs. 199/2021 in materia di AUC e CER con la Delibera 120/2022/R/eel.

TIAD – Testo Integrato Autoconsumo Diffuso

Con la Delibera 727/2022/R/eel ARERA ha approvato il “Testo integrato autoconsumo diffuso” (cd TIAD) che regola le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso, con indicazioni chiare e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020, in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Il provvedimento completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l’autoconsumo e fa seguito alle innovazioni relative ai Sistemi di produzione e Consumo e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi adottate nei mesi scorsi sempre in attuazione dei Decreti Legislativi 199/21 e 210/21.

Nel nuovo TIAD rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: Gruppi di Autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, Comunità Energetiche e Autoconsumatori individuali su rete pubblica.

Tra le novità rispetto alla Delibera 318/2020/R/eel vi sono definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici:

  • La zona di mercato che rileva per individuare l’energia elettrica condivisa;
  • L’area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata.

Quest’ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell’avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora.

Inoltre, dato che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso ora è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico oltre che semplificare le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazione.

In data 6 dicembre 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato e trasmesso alla Corte dei Conti il decreto che definisce gli incentivi. Con la conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti. L’applicazione del TIAD era prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva e pertanto varrà quest’ultima data.

Da tale data, le configurazioni per l’Autoconsumo Collettivo e le Comunità Energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, mentre per le secondo viene data la possibilità di estendersi all’interno di un’area più vasta e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo.

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